La Tariffa TARI
La tassa sui rifiuti (TARI), entrata in vigore con la legge di stabilità nel 2014 (Legge n. 147/2013), è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La TARI è composta da due quote, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento:
QUOTA FISSA
determinata in base alle componenti che costituiscono il costo del servizio.
QUOTA VARIABILE
stabilita sulla base delle quantità di rifiuti prodotti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.
COMPONENTI PEREQUATIVE
Le Delibere ARERA n. 386/2023/R/rif e n. 133/2025/R/rif hanno introdotto i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani con l’introduzione di componenti perequative espresse in euro/utenza.
Le componenti perequative unitarie si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva e consistono in:
a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza/anno
b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza/anno
c) UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, pari a 6,00 euro/utenza per anno (a decorrere dal 01/01/2025).