Riduzioni, agevolazioni, esenzioni e informazioni in caso di pagamento tardivo
Riduzione per utenze domestiche
Riduzione TARI per ISEE
In base all’articolo 21 del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI, per i nuclei familiari residenti a Bovisio Masciago viene concessa la riduzione della parte variabile della tariffa a seconda degli scaglioni ISEE di seguito riportati:
Scaglioni Isee | Riduzione T. Variabile |
---|---|
0 – 6.000€ | 100% |
6.001€ – 10.000€ | 60% |
10.001€ – 14.000€ | 35% |
14.001€ – 24.000€ | 20% |
Per poter accedere all’agevolazione è necessario:
- essere regolari nel pagamento della tassa rifiuti degli ultimi cinque (5) anni antecedenti la richiesta di agevolazione
- presentare istanza di agevolazione comprendente la seguente documentazione:
- modulo di domanda ( cliccando il seguente link)
- ultima certificazione ISEE in corso di validità (non autocertificabile);
- fotocopia del documento di identità.
La comunicazione, completa di tutti gli allegati, dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno d’imposta, a pena di decadenza, mediante posta elettronica all’indirizzo fatturazione-tari@gelsiambiente.it o direttamente presso lo sportello Gelsia Ambiente S.r.l. (Piazza Aldo Moro 2, Bovisio Masciago; Martedì e Giovedì 09:00 – 12:30).
L’agevolazione ha validità annuale e deve essere ripresentata ogni anno.
Riduzione per abitazioni ereditate
Le tariffe del tributo sono ridotte del 30% per un periodo non superiore a 180 giorni nel caso di abitazioni tenute a disposizione e intestate a persone decedute.
Riduzione TARI residenti all’estero
Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020 n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unicità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convezione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Riduzione per abitazioni con unico occupante ricoverato
Le tariffe del Tributo sono ridotte del 30% per le abitazioni in cui l’unico occupante sia ricoverato in modo permanente c/o strutture sanitarie o similari.
Riduzione per compostaggio domestico
La tariffa variabile del Tributo è ridotta del 20% esclusivamente per le utenze domestiche che dimostrino di provvedere al compostaggio mediante presentazione della documentazione tecnica illustrativa del processo di compostaggio vegetale.
Riduzione / Eslcusione per utenze non domestiche
Riduzione per imprese in possesso di certificazione ISO 14001 o EMAS
La tariffa variabile del tributo è ridotta del 15% per le imprese in possesso della certificazione ISO 14001 o certificate EMAS, che operano con parametri di rispetto ambientali direttamente riferiti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale riduzione si applica per tutti gli anni in cui ha validità la certificazione e, comunque, dall’originario ottenimento.
Riduzione per avvio al recupero tramite altro gestore
La tariffa variabile del Tributo è ridotta del 20% per le imprese che dimostrino di avere provveduto allo smaltimento di rifiuti assimilabili agli urbani con altro gestore.
Esclusioni superfici
Sono escluse dal calcolo TARI le aree e i locali delle utenze non domestiche ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
Anche Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive non sono soggette a TARI.
Pagamento tardivo
In caso di omesso o insufficiente versamento sarà applicata una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Riduzione per utenze domestiche
Riduzione per compostaggio domestico
Per i soggetti sia residenti che dei non residenti, è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa pari al 20% a favore delle utenze che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico tramite presentazione della documentazione tecnica illustrativa del processo di compostaggio.
Riduzione per unico occupante
Per le abitazioni con un unico occupante con età uguale o superiore ai 65 anni e con reddito complessivo non superiore a 13.000,00 Euro annui si applica una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa.
Riduzione per abitazioni tenute a disposizione
Per le abitazioni tenute a disposizione, si applica una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa.
Riduzione per abitazioni tenute a disposizione da soggetti che risiedono all’estero
Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti che risiedano per più di sei mesi all’anno all’estero si applica una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa.
Riduzione per iscritti AIRE
Ai sensi dell’articolo 9bis del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, coordinato con la Legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80, il Comune riconosce una riduzione pari ai due terzi della Tassa dovuta per le utenze domestiche possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che le stesse non risultino locate o date in comodato d’uso. La riduzione viene riconosciuta a seguito di presentazione di apposita istanza e decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione dell’istanza medesima.
Agevolazione per contribuenti assistiti dal settore Politiche sociali
Il Comune si sostituisce nel pagamento della TARI, con oneri a carico del bilancio comunale, in favore di contribuenti assistiti dal settore Politiche sociali.
Per ottenere tale agevolazione il contribuente dovrà recarsi all’ufficio comunale del settore Politiche sociali.
Le modalità d’individuazione dei beneficiari, i limiti e le condizioni, potranno essere oggetto di atto d’indirizzo della Giunta Comunale.
Riduzione / Esclusione per utenze non domestiche
Riduzione per il riciclo
Ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le utenze non domestiche che hanno scelto di avvalersi del servizio pubblico, la quota variabile della Tassa viene corrispondentemente ridotta della misura massima del 30% (trenta) nell’ipotesi di riciclo integrale dei rifiuti prodotti, ovvero in misura proporzionale in caso di riciclo parziale degli stessi, tenuto conto della misura percentuale massima sopra individuata.
Al fine dell’applicazione della riduzione, gli interessati hanno l’obbligo di produrre, entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno, una dichiarazione, attestante la quantità totale e la qualità dei rifiuti prodotti, la quantità e qualità dei rifiuti avviati al riciclo nell’anno precedente, nonché l’attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti con copia del registro di carico e scarico. Il predetto termine del 31 (trentuno) marzo può essere prorogato ad altra data in sede di approvazione della deliberazione annuale di determinazione delle tariffe. Per i dettagli si invitano gli utenti a consultare l’articolo 23 del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
Riduzione NO SLOT
Il Comune riconosce una riduzione del 20% della tassa complessivamente dovuta per la categoria merceologica di appartenenza, ai gestori di pubblici esercizi che rinunciano formalmente all’utilizzo di slot machine o apparecchi con vincita in denaro.
Ulteriori riduzioni
La Giunta Comunale può stabilire riduzioni della Tassa sui rifiuti in favore di imprese ammesse e selezionate a bandi indetti da amministrazioni pubbliche, o con la partecipazione delle stesse, finalizzati allo sviluppo dell’imprenditorialità e dell’occupazione (DUC, STO@).
Riduzione tariffaria per le utenze non domestiche che effettuano la cessione delle eccedenze alimentari
Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, di cui alle categorie “n. 23 Mense, birrerie, amburgherie”, “n. 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari”, ”n. 26 Plurilicenze alimentari e/o miste”, “n. 28 Ipermercati di generi misti”, e che, a titolo gratuito, cedono direttamente o indirettamente tali beni alimentari idonei al consumo umano ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della loro destinazione, in forma gratuita, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno, è riconosciuta una riduzione fino ad un massimo del 20% (venti) della quota variabile della Tassa dovuta. Per i dettagli si invitano gli utenti a consultare l’articolo 26 del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI.
Esclusione superfici
Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Con riferimento alle superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private sono escluse dalla tassazione, come attestato da certificazione del direttore sanitario, le superfici adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
Pagamento tardivo
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale la tassa sui rifiuti è dovuta, sollecito per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con eventuale addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso o insufficiente pagamento come indicato nell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
Riduzione per Utenze Domestiche
Riduzione per abitazioni tenute a disposizione
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30% nella parte variabile, previa presentazione di motivata richiesta da parte del contribuente
Riduzione per unico occupante
Abitazione con unico occupante: riduzione del 20% parte fissa
Riduzione per cittadini AIRE
Utenze domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso: riduzione di 2/3 della TARI (parte fissa e parte variabile)
Riduzione / Esclusione per utenze non domestiche
Riduzione per avvio al recupero
È applicata una riduzione sulla parte variabile della tariffa, a quei contribuenti che dimostrino, di avviare al recupero i rifiuti stessi in quanto recuperabili come materie prime secondarie (scarti di lavorazione detti anche mercuriali). Tale riduzione è stabilita in modo forfettario con applicazione di una riduzione sul coefficiente della parte variabile della tariffa nella misura del 50%.
Riduzione per cessata attività
Il Comune concede una riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa e della parte fissa della tariffa per gli immobili vuoti e per i quali risulta cessata ogni tipologia di attività. Tale riduzione sarà concessa previa presentazione di apposito modulo/istanza di richiesta.
Riduzione per scuola materna parrocchiale
Sono concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tariffa del servizio pari al 90% per i locali a disposizione della scuola materna parrocchiale, così come individuati con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale.
Esclusioni superfici
I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
Non sono in particolare, soggette a tariffa:
- le superfici adibite all’allevamento di animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
Pagamento tardivo
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale alle date di scadenza, viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del D. Lgs. 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D. Lgs. 472/97.
Modulo RICHIESTA RIDUZIONI-AGEVOLAZIONI Seveso
AGEVOLAZIONI
Ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento IUC, le riduzioni relative ai primi tre punti, saranno concesse su domanda documentata dagli interessati (presentare annualmente, entro il 30 GIUGNO, il modello ISEE)
RIDUZIONI
Ai sensi dell’art. 31 del vigente Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” il contribuente, entro il 20 GENNAIO successivo, è tenuto a presentare la denuncia di variazione per l’applicazione della tariffa ridotta o il venir meno delle condizioni per l’applicazione della stessa; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria con relativa applicazione delle sanzioni
previste per l’omessa denuncia di variazione e degli interessi di legge.
Riduzione per Utenze Domestiche
RIDUZIONE TARI PER ISEE
NUCLEO FAMILIARE CON ISEE MINORE O PARI AD €15.000,00, a condizione che l’abitazione principale sia l’unico immobile posseduto ad uso abitativo e che la stessa sia classificata nelle categorie A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A7. (riduzione 30%).
ESENZIONE FAMIGLIE NUMEROSE
ESENZIONE TARI per i nuclei familiari al 1° gennaio dell’anno di riferimento composti da almeno 4 figli minori di 24 anni, aventi un ISEE inferiore a 30.000 euro.
ABITAZIONE TENUTA A DISPOSIZIONE
Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (riduzione 20%).
RESIDENTI O DIMORANTI ALL’ESTERO PER PIÙ DI 6 MESI ALL’ANNO
Riduzione 20%.
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Condizione necessaria per l’applicazione della riduzione è la frequenza degli appositi corsi comunali (riduzione 20% parte variabile).
Riduzione per utenze non domestiche
RIDUZIONE PER RECUPERO/RICICLO
La riduzione del comma 5 è fruibile sulla parte variabile e commisurata alla quantità effettivamente avviata al riciclo, rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti
FABBRICATI RURALI AD USO ABITATIVO
(riduzione 20%)
Riduzione per Utenze Domestiche
COMPOSTAGGIO DOMESTICO (riduzione 20% PV)
(presentare istanza entro il 31 Dicembre dell’anno precedente);
ABITAZIONE PER USO STAGIONALE (non superiore a 183 gg/anno solare) (riduzione 30% PV);
RESIDENTE/DIMORANTE PER PIÙ DI 6 MESI ALL’ANNO FUORI DAL TERRITORIO NAZIONALE (riduzione 30% PV)
AIRE PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA (riduzione 2/3 della tassa)
Riduzione per Utenze Non Domestiche
RIDUZIONE PER RECUPERO/RICICLO TRAMITE ALTRO GESTORE (riduzione 15% PV)
USO STAGIONALE (UTENZE NON DOMESTICHE)
Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, ad USO STAGIONALE per periodo non superiore a 6 mesi all’anno risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività (riduzione 30% PV);
Riduzione per Utenze Domestiche
- ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare (riduzione del 10%);
- COMPOSTAGGIO DOMESTICO (art. 50 comma 3 del Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC; riduzione del 10% parte variabile)
- Famiglie il cui nucleo familiare comprenda anche uno o più soggetti con invalidità totale e permanente del 100% (condizione dimostrata con l’esibizione di apposita certificazione medica; riduzione del 30%);
- Soggetti che abbiano trasferito la residenza/domicilio stabile in istituti sanitari o di ricovero (presentare istanza; riduzione 75%)
Riduzione per utenze non domestiche
- RECUPERO/RICICLO rifiuti urbani tramite soggetti autorizzati (presentare istanza entro 31/01 anno successivo)
- Oratori parrocchiali, associazioni iscritte all’albo comunale e A.S.D. (riduzione 50%);
Riduzione per Utenze Domestiche
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Riduzione 30% parte variabile.
Riduzione per utenze non domestiche
RIDUZIONE PER RECUPERO/RICICLO
Riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti avviati a recupero (presentare entro il 31 gennaio dell’annualità successiva apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l’Ufficio Tributi del comune di Varedo, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti relativi all’attività di raccolta e recupero.
COMPOSTAGGIO DOMESTICO (riduzione 10% PV)
(istanza entro il mese di Dicembre dell’anno precedente e copia fattura/ricevuta acquisto contenitore);
ABITAZIONE TENUTA A DISPOSIZIONE PER USO STAGIONALE O ALTRO USO LIMITATO E DISCONTINUO (riduzione 30% PV);
RESIDENTE/DIMORANTE PER PIÙ DI 6 MESI ALL’ANNO FUORI DAL TERRITORIO NAZIONALE (riduzione 30% PV);
USO STAGIONALE (UTENZE NON DOMESTICHE)
Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, ad USO STAGIONALE per periodo non superiore a 6 mesi all’anno risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività (riduzione 20% PV).
Riduzione per Utenze Domestiche
- Utenze domestiche residenti formate da 4 o più componenti con ISEE inferiore o uguale a € 13.314,21 (riduzione 30%)
- Singolo componente disabile con ISEE inferiore o uguale a € 13.314,21; (riduzione 30%)
- ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE TENUTE A DISPOSIZIONE per uso stagionale o discontinuo ove non vi sia stabilita la residenza (riduzione 30%)
Riduzione per utenze non domestiche
- RECUPERO / RICICLO rifiuti urbani tramite altro gestore (esclusivamente C.E.R. 150101, 150102, 150103, 150106, 150107; presentare istanza e relativa documentazione; art. 21 regolamento comunale)
- Locali e aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 180 giorni anche non continuativi nell’arco dell’anno solare (riduzione 10%)
- NO SLOT: bar e tabaccherie e altri esercizi che provvedano alla dismissione delle slot machine o analoghi dispositivi destinati al gioco d’azzardo (riduzione 100% parte variabile per i primi 2 anni)